Milano, il tribunale blocca ‘Uber pop’ in tutta Italia: “E’ concorrenza sleale

Accolto il ricorso di alcune associazioni di tassisti. Il giudice: “Quindici giorni di tempo, altrimenti scatteranno le penali”

Il Tribunale di Milano ha disposto il blocco di ‘Uber-pop’ (uno dei servizi messi a disposizione dalla app Uber) su tutto il territorio nazionale con inibizione dalla prestazione del servizio.
E’ stato dunque accolto il ricorso presentato dalle associazioni di categoria dei tassisti per “concorrenza sleale” e “violazione della disciplina amministrativa che regola il settore taxi”.
“Questa azione – ha commentato il rappresentante taxi dell’Unione artigiani, Pietro Gagliardi – è un atto dovuto nei confronti della nostra categoria e dell’utenza.
Da oltre un anno riceviamo rassicurazioni dalle istituzioni di ogni livello sul fatto che Uber pop sia illegale e nonostante ciò nessun reale intervento è seguito”.
Uberpop, il servizio previsto dalla App di Uber che permette a chiunque di “inventarsi” tassista anche se sprovvisto della regolare licenza, era al centro del ricorso presentato a metà aprile da alcune associazioni di categoria dei tassisti contro la multinazionale statunitense.
I giudici milanesi, insieme al provvedimento, hanno disposto la contestuale inibizione della prestazione del servizio Uber-pop.
Nelle scorse settimane, infatti, le organizzazioni sindacali e di categoria, locali e nazionali, dei tassisti e dei radiotaxi, assistite da un team legale composto dagli avvocati Marco Giustiniani, Nico Moravia, Giovanni Gigliotti e Alessandro Fabbi, avevano presentato un ricorso cautelare ed urgente per chiedere l’oscuramento della ‘app’ Uber-Pop e l’inibitoria dal servizio.
Nel suo provvedimento il giudice della sezione specializzata in imprese, Claudio Marangoni, ha chiarito che Uber avrà 15 giorni di tempo per adeguarsi all’inibitoria disposta, altrimenti scatteranno delle penali.
Contro il provvedimento cautelare, in ogni caso, c’è la possibilità da parte di Uber di fare ricorso.

Fonte; LaRepubblica Milano

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1) accerta la concorrenza sleale posta in essere ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. dalle società del Gruppo UBER nei confronti dei taxi;

2) inibisce in via cautelare ed urgente alle medesime l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app denominata UBER POP e comunque la prestazione di un servizio – comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso – che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;

3) fissa a titolo di penale per il ritardo nell’attuazione dell’inibitoria la somma di € 20.000,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;

4) dispone la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento per giorni trenta sulla home page del sito www.uber.com nella sua sezione dedicata al territorio italiano in firma leggibile e diretta (senza necessità di rinvio mediante ulteriori link) entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura ed a spese delle resistenti;

5) condanna le società del Gruppo UBER al rimborso delle spese di giudizio.